Cessione quote SRL: Modalità, Costi e Tassazione

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Francesco Rossi
Dottore Commercialista e Fondatore
Indice dell'articolo

Vendere o acquistare la quota di una SRL è tecnicamente un’operazione ben definita: nella maggior parte dei casi bastano un contratto formalizzato ed il successivo deposito telematico.

Tuttavia, è un’operazione in cui gli errori possono costare cari, poiché chi acquista una partecipazione subentra a tutti gli effetti nella posizione societaria, ereditandone la storia contabile, contrattuale e i relativi rischi.

In questa guida aggiornata vediamo che cosa si trasferisce davvero, quali vincoli può porre lo statuto, le due procedure operative (notaio o commercialista), i costi, la tassazione della plusvalenza e le regole sulla rivalutazione delle quote.

Che cosa si trasferisce davvero con la quota

La quota di una SRL rappresenta la partecipazione del socio al capitale sociale e attribuisce un insieme di diritti patrimoniali ed amministrativi (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di controllo, diritto alla quota di liquidazione). Nelle SRL ciascun socio possiede una quota unica, proporzionale al valore dei conferimenti effettuati.

Un aspetto fondamentale da evidenziare è che la cessione della quota non modifica il patrimonio o la titolarità dei beni della società, che rimangono immutati. A cambiare è unicamente la titolarità della partecipazione.

Di conseguenza, l’acquirente eredita la posizione societaria comprensiva della storia pregressa: eventuali debiti, posizioni fiscali o contributive aperte, garanzie prestate e contratti in essere.

Le quote si possono cedere liberamente?

In linea generale, l’articolo 2469 del Codice Civile prevede la libera trasferibilità delle quote sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte.

Tuttavia, lo statuto della società può introdurre limitazioni specifiche, quali:

  • Clausola di prelazione: Obbliga il socio venditore ad offrire preventivamente la quota agli altri soci a parità di condizioni rispetto a quelle offerte da terzi.
  • Clausola di gradimento: Subordina l’efficacia del trasferimento all’approvazione degli altri soci o dell’organo amministrativo. Qualora si tratti di “mero gradimento” (ossia privo di condizioni o criteri oggettivi), al socio venditore spetta per legge il diritto di recesso dalla società.
  • Divieto di alienazione (Lock-up): Lo statuto può vietare il trasferimento delle partecipazioni per un periodo determinato (fino a un massimo di 2 anni dalla costituzione o dall’ingresso nella società ex art. 2469 c.c.).

Prima di formalizzare qualsiasi trattativa o prezzo, occorre quindi esaminare attentamente lo statuto sociale aggiornato e verificare l’eventuale presenza di patti parasociali stipulati tra i soci.

Come si fa l’atto: le due procedure possibili

Ai sensi dell’articolo 2470 del Codice Civile, il trasferimento delle partecipazioni di SRL richiede la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto informatico firmato digitalmente.

1. Atto notarile (Scrittura privata autenticata o Atto pubblico)

Il notaio accerta l’identità delle parti, autentica le firme e garantisce la legalità dell’atto. È la strada obbligata in presenza di procure speciali, soggetti esteri privi di firma digitale italiana o clausole complesse.

2. Atto con firma digitale depositato dal Dottore Commercialista

Ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008, l’atto di cessione può essere sottoscritto con firma digitale da cedente e cessionario e depositato presso il Registro delle Imprese a cura di un Dottore Commercialista abilitato.

Per procedere tramite commercialista occorre che:

  • sia il venditore che l’acquirente siano dotati di un valido dispositivo di Firma Digitale;
  • l’atto sia preventivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate mediante versamento dell’imposta di registro fissa;
  • il commercialista effettui il deposito telematico al Registro delle Imprese entro 30 giorni.

Nota di attenzione: La procedura semplificata richiede comunque una verifica preventiva sulla legittimità dei titoli, sulla rispondenza allo statuto sociale e sull’assenza di vincoli o pignoramenti sulla quota.

Efficacia della cessione

Tra le parti cedente e cessionaria, il trasferimento ha effetto con la sottoscrizione del consenso espresso nell’atto. Nei confronti della società e dei terzi, la cessione diventa opponibile ed efficace unicamente con il deposito dell’atto e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Come si determina il valore della quota

Il prezzo della cessione viene stabilito liberamente dalla trattativa tra le parti. È tuttavia sconsigliato basarsi unicamente sul valore nominale o sul patrimonio netto contabile, che riflettono dati storici.

Per stabilire il valore di mercato della partecipazione si utilizzano perizie valutative (metodi patrimoniali, reddituali, finanziari o dei multipli), applicando ove opportuno gli adeguati correttivi:

  • Sconto di minoranza: applicato per quote che non conferiscono il controllo della società;
  • Premio di maggioranza: applicato per pacchetti azionari/quote che garantiscono la maggioranza decisionale.

Per approfondire i criteri di stima aziendale, consulta la nostra guida su come calcolare il valore di un’azienda.

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La contrattualistica a tutela delle parti

Nelle operazioni di cessione più strutturate, l’atto finale viene preceduto da strumenti contrattuali posti a protezione di chi compra e di chi vende:

  • Due Diligence: Attività di analisi contabile, fiscale, legale e del personale volte a far emergere eventuali passività latenti prima del closing.
  • Contratto Preliminare di Cessione: Fissa le condizioni sospensive, le tempistiche ed i vincoli in vista del definitivo.
  • Dichiarazioni e Garanzie: Clausole con cui il cedente garantisce la veridicità dei bilanci, il corretto adempimento degli obblighi fiscali e l’assenza di sopravvenienze passive.
  • Meccanismi di tutela del prezzo: Clausole di escrow (deposito a garanzia di una quota del prezzo) o formule di earn-out legate alle performance future della società.

Costi della cessione di quote

I costi amministrativi dell’operazione comprendono:

  • Imposta di registro fissa: 200 euro per ciascuna disposizione traslativa contenuta nell’atto;
  • Imposta di bollo e diritti di segreteria CCIAA: spese vive telematiche per il Registro delle Imprese;
  • Onorario professionale: del Notaio o del Dottore Commercialista per la redazione, registrazione e deposito dell’atto.

La tassazione della plusvalenza (Capital Gain)

La plusvalenza tassabile è costituita dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita pattuito ed il costo fiscalmente riconosciuto della quota. Il trattamento fiscale varia a seconda della natura del soggetto cedente:

1. Socio Persona Fisica (non imprenditore)

La plusvalenza è soggetta ad imposta sostitutiva del 26%. Non si applica più la vecchia distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. La plusvalenza e le eventuali minusvalenze vanno indicate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi (salvo opzione per il regime del risparmio amministrato). Le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura conseguite nei quattro anni successivi.

2. Socio Società di Capitali (Regime PEX)

Se a cedere la quota è una società di capitali, in presenza dei requisiti della Participation Exemption (art. 87 TUIR):

  • possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione;
  • classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso;
  • residenza della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata;
  • esercizio da parte della partecipata di un’effettiva attività commerciale;

la plusvalenza beneficia dell’esenzione dal prelievo fiscale nella misura del 95%. Solamente il restante 5% concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società venditrice (determinando un prelievo effettivo pari a circa l’1,2%).

3. Società di Persone e Imprenditori Individuali

Quando la quota è detenuta nell’ambito di un’impresa individuale o di una società di persone (SNC, SAS), la plusvalenza — in presenza dei requisiti PEX — concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 41,86%, venendo tassata con le aliquote IRPEF progressive.

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Rivalutazione delle quote di partecipazione

I soci persone fisiche possono avvalersi della disciplina per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (rivalutazione delle quote).

Attraverso la redazione di una perizia giurata di stima da parte di un professionista abilitato ed il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di perizia, è possibile “affrancare” il valore fiscale della quota per azzerare o ridurre la plusvalenza al momento della vendita.

Valutazione di convenienza: Poiché l’imposta sostitutiva della rivalutazione si calcola sull’intero valore periziato della partecipazione (e non sulla sola plusvalenza), la convenienza dell’operazione va calcolata caso per caso mettendo a confronto il 26% calcolato sul plusvalore effettivo rispetto al costo dell’imposta sostitutiva sull’intero valore di stima incrementato dalle spese di perizia.

Cedere le quote o cedere l’azienda?

Non vanno confuse le due opzioni:

  • Cessione delle quote: Cambia la compagine sociale, mentre la società mantiene invariati Partita IVA, contratti, dipendenti e posizioni giuridiche. L’acquirente risponde indirettamente dell’intero pregresso societario.
  • Cessione d’azienda: Viene trasferito il complesso dei beni organizzati. L’acquirente seleziona gli asset e risponde dei debiti nei limiti e con le garanzie previste dall’art. 2560 c.c., mentre l’imposta di registro si applica in misura proporzionale al valore del compendio trasferito.

Adempimenti e check-list post-cessione

  1. Registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate e versamento dell’imposta di registro.
  2. Deposito dell’atto al Registro delle Imprese entro 30 giorni.
  3. Eventuale comunicazione ed adempimenti per la variazione degli organi amministrativi.
  4. Adempimenti pubblicitari in caso di variazione da SRL pluripersonale a SRL Unipersonale (o viceversa).
  5. Comunicazioni ad istituti di credito e controparti contrattuali (in caso di clausole di change of control).
  6. Indicazione della plusvalenza o minusvalenza nella dichiarazione dei redditi del cedente.

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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Si possono cedere le quote di una SRL senza notaio?

Sì. In base all’art. 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008, è possibile stipulare l’atto mediante firma digitale e farlo depositare al Registro delle Imprese da un Dottore Commercialista abilitato, previa registrazione fiscale dell’atto.

Quanto si paga di tasse sulla plusvalenza da vendita quote?

Le persone fisiche non imprenditori applicano un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzabile (differenza tra prezzo di vendita e costo fiscale). Le società di capitali in regime PEX beneficiano dell’esenzione del 95% della plusvalenza ai fini IRES.

Quando diventa efficace la cessione verso i terzi?

La cessione diventa opponibile ai terzi ed alla società con il deposito e la successiva iscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese competete.

Il socio uscente rimane responsabile dei debiti della SRL?

No, dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio. Tuttavia, il socio uscente rimane vincolato per le eventuali garanzie personali (fideiussioni) prestate a favore di banche o terzi fino alla loro formale liberazione o sostituzione.

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