Studio associato di professionisti, la guida completa

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Francesco Rossi
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Quando si è un professionista e ci si vuole unire ad altri professionisti per offrire maggiori servizi e poter competere con grandi gruppi e società si hanno due scelte: da una parte aprire una srl, dall’altra costituire uno studio associato.

Sicuramente entrambe le soluzioni hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Analizziamo a fondo in questo articolo che cos’è uno studio associato, la sua normativa e tutti i vantaggi e svantaggi di questa forma giuridica.

Che cos’è uno studio associato di professionisti

Tutti gli studi associati sono creati da un numero determinato di professionisti si uniscono insieme sotto un’unica unità organizzazione. Tuttavia, ogni professionista svolge la propria libera professione in base alle proprie competenze all’interno dello studio.

Lo studio associato è privo di personalità giuridica, ma la legge ne conferisce capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici.

Questa scelta consente ai professionisti di sfruttare diversi vantaggi, come la possibilità di ripartire i costi dello studio tra tutti gli associati, ma soprattutto poter offrire sul mercato maggiori garanzie e servizi.

In questo modo si possono condividere le spese di affitto, dedurre i costi relativi alle auto che sono intestate allo studio, ripartire le spese riguardanti i dipendenti e i collaboratori in comune, ed infine condividere anche le attività di marketing.

Come funziona uno studio associato tra professionisti?

In uno studio, ciascun associato risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente con cui instaura un rapporto lavorativo, regolato da una lettera di incarico, ma il compenso per ogni prestazione deve essere effettuato dallo Studio, che, da un punto di vista fiscale, necessita dell’apertura di una partita iva presso l’Agenzia delle Entrate.

Lo studio associato, dopo la sua costituzione possiede la capacità giuridica di concludere contratti in nome e per conto dei professionisti. Tuttavia, la responsabilità professionale ricade sul singolo professionista che instaura il rapporto con il cliente.

Lo studio, quindi, funge da collettore di costi e compensi. Questi ultimi vengono distribuiti tra i vari professionisti secondo accordi quadro decisi in fase di costituzione.

Ogni rapporto professionale tra il professionista e il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante una lettera d’incarico, che definisce la tipologia della prestazione richiesta dal cliente allo studio.

Come si crea uno studio associato?

La costituzione di uno studio associato può avvenire o mediante una scrittura privata autenticata, o con un atto pubblico presso Notaio. Il relativo documento, che deve contenere le generalità e i titoli di tutti i professionisti associati, deve poi essere trasmesso ai singoli ordini professionali di riferimento.

Si tratta di due modalità di costituzione con le quali i singoli associati (professionisti) definiscono le regole del contratto associativo (articolo 5 del DPR n. 917/86)

Il passo successivo per l’apertura dello studio associato è la creazione della partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Chiaramente è necessario anche procedere alla scelta del codice ATECO da utilizzare.

La normativa fiscale dello studio associato

Il reddito prodotto dallo studio associato è classificabile come reddito da lavoro autonomo. Le entrate ed i compensi vengono incassate direttamente dallo Studio e poi suddivise tra gli associati tramite quote di partecipazione. La divisione degli utili si presume proporzionata al valore del lavoro dei singoli associati, ed è determinata nell’atto costitutivo.

Gli studi associati determinano autonomamente il proprio reddito, e presentano ogni anno la propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non sono direttamente soggetti ad imposte dirette. Gli studi professionali sono tassati per trasparenza, infatti, il reddito prodotto in forma associata è soggetto a tassazione Irpef in capo ai singoli soci.

In base all’articolo 5 del DPR n. 917/86, i redditi delle associazioni costituite da persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

L’unica tassa che deve affrontare lo Studio Associato è l’Irap. Questo significa che ogni anno lo studio associato è obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Per quanto attiene al trattamento previdenziale, i singoli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale di appartenenza.

Conclusioni

Lo studio associato è un contenitore molto snello ed è ottimo per piccoli gruppi di professionisti che vogliono unirsi e posizionarsi meglio sul mercato.

Chiaramente è fondamentale farsi seguire da uno studio commercialista di comprovata competenze ed esperienza. Contattaci per una consulenza.

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