Dimissioni Amministratore: guida completa su modalità, tempistiche e obblighi

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Francesco Rossi
Dottore Commercialista e Fondatore
Indice dell'articolo

Le dimissioni di un amministratore rappresentano un evento significativo nella vita di una società, con implicazioni legali, operative e finanziarie.

Che si tratti di una decisione personale, di divergenze con i soci, o di nuove opportunità professionali, è fondamentale che sia l’amministratore uscente sia la società gestiscano questo passaggio in modo corretto, trasparente e nel rispetto delle normative vigenti.

Analizziamo insieme tutti gli aspetti cruciali delle dimissioni di un amministratore: dalle motivazioni alle procedure, dalle tempistiche agli obblighi, con un focus particolare sulle diverse forme societarie (SRL, SRLS, SPA) e sulla gestione delle dimissioni con o senza giusta causa.

Dimissioni Amministratore: quando e perché

Le dimissioni di un amministratore possono essere motivate da una vasta gamma di ragioni, che possono essere raggruppate in alcune categorie principali:

Motivi personali

  1. Malattia o infortunio: Condizioni di salute che impediscono all’amministratore di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.
  2. Trasferimento: Cambio di residenza che rende difficoltosa o impossibile la partecipazione alla vita societaria.
  3. Pensionamento: Raggiungimento dell’età pensionabile o decisione di ritirarsi dall’attività lavorativa.
  4. Impegni familiari: Nuove responsabilità familiari che richiedono maggiore tempo e attenzione.
  5. Altre circostanze personali: Qualsiasi altra situazione personale che renda incompatibile la prosecuzione dell’incarico.

Divergenze con i soci

  1. Disaccordi sulla strategia aziendale: Visioni diverse sul futuro dell’azienda, sugli investimenti, sul mercato di riferimento.
  2. Conflitti sulla gestione finanziaria: Opinioni divergenti sulla gestione del budget, sulla distribuzione degli utili, sull’indebitamento.
  3. Mancanza di fiducia: Deterioramento del rapporto di fiducia tra l’amministratore e i soci.
  4. Altre questioni gestionali: Divergenze su aspetti operativi, organizzativi o relazionali.

Nuove opportunità professionali

  1. Offerta di lavoro più vantaggiosa: Proposta di un ruolo più interessante, con migliori prospettive di carriera o di remunerazione.
  2. Avvio di una nuova attività imprenditoriale: Decisione di mettersi in proprio o di dedicarsi a un nuovo progetto.
  3. Altre opportunità di crescita: Possibilità di ricoprire incarichi di prestigio in altre organizzazioni.

Giusta causa

  1. Mancato pagamento dei compensi: La società non corrisponde all’amministratore il compenso pattuito.
  2. Violazione di obblighi contrattuali: La società non rispetta gli accordi presi con l’amministratore.
  3. Mobbing o ambiente di lavoro ostile: L’amministratore è vittima di comportamenti vessatori o discriminatori.
  4. Atti illeciti della società: L’amministratore viene a conoscenza di comportamenti illegali o fraudolenti da parte della società.
  5. Altre gravi inadempienze: Qualsiasi altro comportamento della società che renda impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione del rapporto.
  6. Scadenza del mandato: Sebbene tecnicamente non si tratti di “dimissioni”, la scadenza naturale del mandato di un amministratore (se non rinnovato) ha effetti simili.

Come si presentano le dimissioni

Le dimissioni di un amministratore devono essere presentate in forma scritta, tramite una lettera di dimissioni indirizzata alla società. La forma scritta è fondamentale per avere prova certa della volontà dell’amministratore e della data di decorrenza delle dimissioni.

Secondo l’articolo 2385 del Codice Civile, le dimissioni diventano efficaci dal momento in cui il consiglio di amministrazione ne prende atto. Questo implica che l’amministratore dimissionario rimane in carica fino a quando il consiglio non accetta formalmente le dimissioni

Anche se non esplicitamente richiesto dalla legge, è buona norma inviare la lettera di dimissioni con modalità che garantiscano la prova della ricezione da parte della società, come la raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno), la posta Elettronica Certificata (PEC) – se la società ha un indirizzo PEC ufficiale e l’amministratore ha una PEC personale o infine, la consegna a brevi mani con firma per ricezione.

Dimissioni con o senza giusta causa: differenze e conseguenze

La distinzione tra dimissioni “con giusta causa” e “senza giusta causa” è cruciale, in quanto determina importanti differenze in termini di obblighi, responsabilità e diritti dell’amministratore dimissionario.

Dimissioni senza giusta causa

L’amministratore si dimette per motivi personali, professionali o per divergenze con i soci che non configurano una “giusta causa”.

Le dimissioni hanno effetto allo scadere del periodo di preavviso (salvo diverso accordo con la società)

L’amministratore è generalmente tenuto a rispettare un periodo di preavviso, la cui durata può essere stabilita:

  1. Dalla legge (in modo implicito, come vedremo per le SRL).
  2. Dallo statuto della società.
  3. Dal contratto di nomina dell’amministratore.

Mancato rispetto del preavviso: Se l’amministratore non rispetta il periodo di preavviso, può essere tenuto a risarcire il danno causato alla società dalla sua improvvisa uscita.

Dimissioni con giusta causa

L’amministratore si dimette a causa di gravi inadempienze o comportamenti illeciti da parte della società, che rendono impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione del rapporto.

Non c’è nessun obbligo di preavviso, l’amministratore può dimettersi con effetto immediato, senza dover rispettare alcun periodo di preavviso.

L’amministratore può avere diritto a un risarcimento del danno subito a causa delle inadempienze della società. Questo risarcimento può includere, ad esempio, il mancato guadagno per il periodo in cui avrebbe dovuto continuare a svolgere l’incarico.

Ovviamente, spetta all’amministratore dimostrare la sussistenza della giusta causa. È quindi fondamentale raccogliere prove concrete e documentate delle inadempienze della società.

È fondamentale, in caso di dubbi sulla sussistenza o meno di una giusta causa, consultare un legale o un commercialista per una valutazione accurata della situazione e per evitare di incorrere in responsabilità.

Efficacia dimissioni dell’amministratore di SRL

Nelle Società a Responsabilità Limitata (SRL), l’efficacia delle dimissioni dell’amministratore è un aspetto particolarmente delicato, regolato dall’art. 2475 del Codice Civile e dalla giurisprudenza.

In assenza di una specifica disciplina statutaria o contrattuale, l’amministratore di SRL dimissionario senza giusta causa è tenuto a dare un “ragionevole preavviso”.

Il Codice Civile non definisce in modo preciso cosa si intenda per “ragionevole preavviso”. La giurisprudenza ha interpretato questo concetto in modo variabile, caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, tra cui:

  1. Le dimensioni e la complessità della società.
  2. Il ruolo e le responsabilità dell’amministratore dimissionario.
  3. Il tempo necessario alla società per individuare e nominare un sostituto.
  4. Le prassi del settore.

Un preavviso di 30-60 giorni è spesso considerato adeguato, ma in alcuni casi può essere richiesto un preavviso più lungo (o più breve).

In assenza di un nuovo amministratore, l’amministratore dimissionario resta in carica in regime di prorogatio imperii. Ciò significa che, pur avendo manifestato la volontà di dimettersi, continua a svolgere le proprie funzioni, ma con poteri limitati all’ordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore. La prorogatio ha lo scopo di evitare un vuoto gestionale e di garantire la continuità aziendale.

Se le dimissioni sono presentate con giusta causa, hanno effetto immediato, anche in assenza di preavviso.

A differenza di quanto accade in alcuni altri ordinamenti, in Italia le dimissioni dell’amministratore di SRL sono un atto unilaterale recettizio. Ciò significa che non è necessaria un’accettazione da parte della società per la loro efficacia.

Le dimissioni producono i loro effetti dal momento in cui la società (nella persona degli altri amministratori, se presenti, o dei soci) ne viene a conoscenza.

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Dimissioni amministratore SPA

Nelle Società per Azioni (SPA), le dimissioni dell’amministratore sono regolate dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile e presentano alcune differenze rispetto alle SRL.

  1. Organo amministrativo: Generalmente, l’organo amministrativo è il Consiglio di Amministrazione (CDA). Le dimissioni vanno quindi presentate al CDA.
  2. Preavviso: Anche nelle SPA vale il principio del “ragionevole preavviso” in assenza di diversa disposizione statutaria o contrattuale.
  3. Cooptazione: Se, a seguito delle dimissioni, viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica possono nominare per cooptazione i sostituti (art. 2386 c.c.). I cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci, che dovrà provvedere alla nomina definitiva.
  4. Clausola simul stabunt simul cadent: Lo statuto della SPA può prevedere la clausola simul stabunt simul cadent (“insieme staranno, insieme cadranno”). In questo caso, le dimissioni di uno o più amministratori comportano automaticamente la decadenza dell’intero CDA.
  5. Efficacia: Anche nelle SPA, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio e producono effetti dal momento in cui vengono portate a conoscenza della società (del CDA).

Dimissioni amministratore SRL

Per le Società a Responsabilità Limitata, la disciplina delle dimissioni dell’amministratore è regolata dall’art. 2475 del Codice Civile, che prevede l’obbligo di un “congruo preavviso” in caso di dimissioni senza giusta causa, salva diversa disposizione dello statuto.

Dimissioni amministratore SRLS

Le Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS) seguono, in linea di principio, le stesse regole delle SRL ordinarie in materia di dimissioni dell’amministratore.

Data la natura semplificata di questa forma societaria, è però ancora più importante verificare attentamente le disposizioni dell’atto costitutivo, che potrebbero contenere regole specifiche o deroghe.

Chi nomina il nuovo amministratore di SRL?

La nomina del nuovo amministratore di SRL, a seguito delle dimissioni del precedente, spetta all’assemblea dei soci (art. 2479 c.c.).

L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori (o dall’amministratore unico) rimasti in carica, oppure, in caso di inerzia, può essere convocata dal collegio sindacale (se presente) o da un singolo socio, previa autorizzazione del tribunale.

L’assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto per le modifiche dell’atto costitutivo.

Cosa fare dopo le dimissioni: adempimenti societari

Dopo le dimissioni dell’amministratore, la società deve compiere una serie di adempimenti:

  1. Convocazione dell’Assemblea dei Soci: Per la nomina del nuovo amministratore (se necessario).
  2. Comunicazione al Registro delle Imprese: Le dimissioni dell’amministratore e l’eventuale nomina del nuovo amministratore devono essere comunicate al Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, entro 30 giorni. La comunicazione avviene tramite la presentazione di un’apposita pratica telematica (ComUnica).
  3. Aggiornamento dei Libri Sociali: Le dimissioni e la nomina del nuovo amministratore devono essere annotate nel libro delle decisioni degli amministratori (se presente) e nel libro delle decisioni dei soci.
  4. Gestione della Transizione: È fondamentale assicurare una transizione ordinata delle responsabilità, delle informazioni e delle deleghe dal vecchio al nuovo amministratore, per garantire la continuità aziendale.
  5. Comunicazioni a banche, fornitori, clienti: In alcuni casi può essere opportuno comunicare le dimissioni e la nomina del nuovo amministratore a soggetti terzi che intrattengono rapporti significativi con la società (banche, fornitori chiave, clienti importanti).
  6. Valutare l’operato dell’amministratore dimissionario per verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.

Conclusioni

Le dimissioni di un amministratore sono un evento complesso che richiede una gestione attenta e professionale. Studio Rossi offre consulenza specializzata per affrontare ogni aspetto di questo processo, dalla redazione della lettera di dimissioni alla comunicazione al Registro delle Imprese, dalla valutazione della giusta causa alla gestione della fase di transizione.

Affidarsi a professionisti esperti è essenziale per tutelare gli interessi dell’amministratore dimissionario e della società, garantendo il rispetto delle normative e una gestione efficiente di tutte le implicazioni legali, operative e finanziarie.

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