Compenso amministratore, come si calcola e tassazione

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Francesco Rossi
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Quando si costituisce una società SRL, una delle domande più frequenti, che si pone al proprio commercialista, è quella su come poter prelevare in modo corretto i guadagni che derivano dalla gestione della società.

Sicuramente la legislazione italiana e la relativa tassazione del fisco non aiutano di certo, perché, da un lato rendono il tutto molto complicato e allo stesso tempo oneroso.

Ad oggi la maggior parte degli imprenditori gestisce i prelevamenti dalla propria società attraverso i compensi dell’amministratore, una parte minoritaria attraverso l’utilizzo di dividendi.

Che cos’è il compenso amministratore di una società

Si definisce compenso dell’amministratore quella somma stabilita dall’assemblea dei soci che viene destinata alla figura dell’amministratore, che può essere un soggetto singolo o un consiglio di amministrazione composto da più soggetti (anche non soci).

I versamenti possono essere mensili, trimestrali oppure annuali.

Chiaramente si tratta di una voce di costo per l’azienda, che può essere sfruttata per attuare strategie di pianificazione fiscale totalmente consentite dalla legge.

Il compenso dell’amministratore permette di retribuire l’organo amministrativo dell’azienda (singolo o collegiale) abbattendo il reddito imponibile e l’utile della società ed evitare di passare, in parte, per la distribuzione dei dividendi con la relativa tassazione al 26%.

Unica condizione peraltro per la deducibilità integrale del costo per la società, e’ che, detto compenso deliberato, sia effettivamente corrisposto è pagato all’organo amministrativo.

In pratica l’importo e’ deducibile da parte della società, se è solo se, questo sia tassato in capo all’amministratore che lo riceve.

Come si calcola l’importo del compenso

L’importo, le modalità e la cadenza del compenso vengono stabiliti dall’assemblea dei soci e sarà messo nero su bianco con un’apposita delibera in merito, senza la quale l’Amministrazione Finanziaria potrebbe disconoscere l’importo del compenso erogato.

Quindi regole strette per risparmiare!

Inoltre, l’assemblea soci può stabilire di erogare parte del compenso sotto forma di benefit del valore corrispondente, oppure sotto forma di quote di partecipazione alla società.

Non esiste un compenso minimo, tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in questo caso, ci deve essere il loro consenso.

E’ peraltro evidente che la dottrina prevalente consiglia di attenersi ad importo da erogare all’organo amministrativo che siano ragionevolmente adeguati alla “grandezza” della società e del suo fatturato e/o del giro d’affari in genere.

Infine, si può concordare anche la gratuità dell’incarico di amministratore. Chiaramente questo aspetto deve essere inserito nello statuto della società e chiarito nell’atto di nomina dell’amministratore.

La tassazione sul compenso dell’amministratore

La delibera dei soci che determina i compensi amministratore è sicuramente la soluzione preferita delle SRL italiane, perché è una soluzione semplice da mettere in pratica e gestire burocraticamente, anche se va fatto gestita con un commercialista che abbia senso pratico e conosca bene la materia.

Infatti, i soci stabiliscono il compenso annuo dell’Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione, che, poi, percepisce il compenso periodicamente attraverso le buste paga o tramite fatturazione a partita iva.

L’importo viene tassato in base alla disciplina fiscale del lavoro dipendente (art. 51 del Tuir) e quella dei benefit e dei rimborsi spese quando il compenso viene riconosciuto in queste forme.

In questo modo la società può dedursi dalle imposte dirette il compenso preventivamente deliberato, e l’amministratore ottiene un reddito fisso sotto forma di busta paga.

Chiaramente, nella busta paga ci saranno le seguenti trattenute:

  • IRPEF,
  • contributi INPS dovuti alla Gestione separata.

Molto spesso conviene remunerare l’amministratore utilizzando anche altri strumenti, come i benefit, i rimborsi spese, le indennità, oppure con i dividendi.

I rimborsi spese per l’amministratore della società

Il rimborso spese non si considera imponibile ai fini fiscali e previdenziali, per questo è economicamente vantaggioso per l’amministratore.

L’importante che venga comprovato da documentazione giustificativa della spesa a piè di lista e che sia richiesto per:

  • Vitto;
  • Alloggio;
  • Viaggio e trasporto, per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.

Anche per le società è economicamente vantaggioso, perché sono esclusi dal reddito imponibile. Per i rimborsi non documentanti per un importo massimo di:

  • 15,49 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia;
  • 25,82 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.

Mentre per i rimborsi analitici documentati per un massimo di:

  • 180,76 euro al giorno per trasferte in Italia;
  • 258,23 euro al giorno per trasferte effettuate all’estero.

Il TFM o Trattamento di Fine Mandato

Quando si nomina l’amministratore di una società, l’assemblea dei soci può stabilire una somma da accantonare e versare a questa figura al termine del suo incarico.

Questa somma annuale è interamente deducibile seguendo un principio di competenza; quindi, ogni anno sarà possibile dedurre la quota accantonata e, anche in tal caso l’importo da accantonare occorre sia adeguato e non esagerato (pur non essendoci limiti legali) se non si vuole incorrere in grane con il fisco.

Si tratta di un importo che deve essere deciso tra le parti (amministratore e soci) e che non ha importi prestabiliti se non la ragionevole quantificazione.

Per l’amministratore, questo importo (Trattamento di Fine Mandato o TFM) sarà soggetto a una tassazione agevolata fino al limite massimo di 1 milione di euro, perché non concorre a formare reddito imponibile dell’anno, ma viene tassato con regole differenti e più vantaggiose.

Per poter usufruire del vantaggio fiscale, la erogazione del TFM deve essere già previsto nello Statuto della società e la delibera assembleare che lo introduce non deve avvenire dopo la nomina dell’amministratore, pena la perdita del vantaggio fiscale.

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