Negli ultimi anni in Italia è sempre esistito un regime fiscale agevolato per liberi professionisti con partita iva. Quello attuale, il forfettario, è entrato in vigore il 1 gennaio 2015 con la Legge Finanziaria n. 190/2014 ed è andato a sostituire tutti i regimi agevolati esistenti precedentemente:
- nuove iniziative produttive,
- “nuovi minimi”, cioè il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- “ex minimi”.
Successivamente la Legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso, di permanenza e di fatturazione in maniera considerevole.
Nel 2022, la legge di bilancio ha aumentato il limite massimo dai 65.000 agli 85.000 euro.
Requisiti per il regime forfettario
Oggi i requisiti per accedervi si dividono in due tipologie:
- Requisito soggettivo: possono accedervi tutte le persone fisiche che esercitino un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). In pratica, per godere delle agevolazioni devi essere un libero professionista o una ditta individuale. Sono escluse società e associazioni professionali.
- Requisiti oggettivi: per potervi accedere non si deve superare nel corso dell’anno i 85.000 euro di fatturato annuo come ricavi e compensi.
Con ricavi e compensi si intendono tutte le entrate della tua attività. Nel caso si esercitino più attività bisogna sommare i compensi di entrambe.
Chiaramente il limite dei 85.000 euro è proporzionato nei 12 mesi, quindi, se l’operatività è di soli 6 mesi bisogna considerare un limite pari alla metà.
Se si supera questa soglia, si è costretti nell’anno successivo, ad adottare il regime ordinario.
Altro limite oggettivo riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavorio accessorio che non possono superare il limite di 20.000 euro.
Esclusione dal regime forfettario
Dati tutti i requisiti per potervi accedere, sopracitati, naturalmente si può venire esclusi da questo regime agevolato, di seguito elenchiamo tutte le cause di esclusione:
- Se si supera il limite di 85.000€ di ricavi e compensi, ma vale solo per l’anno successivo. Se torni a rispettare questo limite, dopo due anni, puoi tornare ad aderirvi. Insomma, per accedere al regime forfettario è determinante il comportamento adottato nell’anno precedente.
- Chi ha percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, questa norma è per evitare le famigerate “finte partita iva”.
- Chi controlla, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- Chi partecipa a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir).
- I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993.
- I soggetti non residenti in Italia o in Unione Europea oppure che non producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito, ad esempio:
- agricoltura e attività connesse e pesca,
- vendita sali e tabacchi,
- commercio dei fiammiferi,
- editoria,
- gestione di servizi di telefonia pubblica,
- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- vendita di rottami o cascami.
(Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).
La Tassazione del Regime Forfettario
L’aliquota sostitutiva sostituisce come imposta l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali regionali e comunali.
Questa aliquota viene ridotta al 5% per chi avvia una nuova attività (primi 5 anni). In tutti gli altri casi si applica l’aliquota sostituiva al 15%.
Questa aliquota viene si calcola sul reddito imponibile che non è altro che una percentuale dei tuoi ricavi complessivi. Questa percentuale può variare in base al tuo codice ateco:
- attività: Commercio all’ingrosso e al dettaglio con codice ATECO: 45- (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 hanno un coefficiente di redditività del 40%;
- attività: Costruzioni e attività immobiliari con codice ATECO: (41-42-43) – (68) hanno un coefficiente di redditività del 86%;
- attività: professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativa con codice ATECO: (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88), hanno un coefficiente di redditività del 78%.
Naturalmente con ricavi complessivi si considerano solo quelli effettivi, cioè quelli effettivamente incassati nel periodo d’imposta.
Regime forfettario: contributi previdenziali
A seconda del tipo di attività, e conseguentemente del Codice ATECO, il lavoratore dovrà iscriversi alla sua Cassa Previdenziale di riferimento e attenersi alle regole da questa stabilite.
I contribuenti che non fanno capo ad una Cassa Previdenziale specifica, ovvero i liberi professionisti che svolgono attività non regolamentate, hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Per loro, i contributi sono pari al 26,98% del reddito lordo.
Regime forfettario e fattura elettronica
Il decreto legge n. 36 del 13 aprile 2022 ha sancito l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le partite iva in regime forfettario con la sola esclusione, fino a 31 dicembre 2023, dei contribuenti con un reddito inferiore a 25mila euro.
L’obbligo della fattura elettronica scatta dal 1° luglio 2022.
Regime forfettario: pro e contro
Sicuramente l’attuale regime forfettario è stato valutato in maniera molto positiva dai cittadini italiani, perché ha reso molto semplice la gestione della propria partiva iva. Inoltre, ha sostituito i vari regimi dei minimi che con il limite dei 30.000 euro di ricavi annui erano praticamente inutilizzabili.
L’aspetto negativo principale è la mancanza di detraibilità e deducibilità delle spese, anche se compensato da un’aliquota fiscale molto conveniente.
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